STATUTO
DEL COMUNE DI ATZARA
TITOLO
I
PRINCIPI
GENERALI
ART.
1
Il Comune di Atzara e' Ente
autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi della Repubblica e dal
presente statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate
dalle leggi statali e regionali.
ART.
2
Il territorio del comune di Atzara
confina con quello dei comuni di Sorgono, Belvi, Meana Sardo, Samugheo. Il
Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adotta ti con delibera del
consiglio Comunale.
ART.
3
Il comune rappresenta e cura
unitariamente gli interessi della propria comunità, ne' promuove lo sviluppo,
il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei
cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
ART.
4
Il Comune concorre a garantire,
nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio; attua idonei strumenti
per rendere effettivo il
diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità
e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della
maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente
servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento ad anziani,
minori, e agli inabili ed invalidi.
ART.
5
Tutela
del patrimonio naturale
storico e artistico
1.
Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente,
attuando piani per la difesa del suolo e del sotto suolo e per eliminare le
cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2.
Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico garantendone il godimento
da parte della collettività.
ART.
6
Promozione
dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
1.
Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue
espressioni di lingua,compresa quella sarda, di costume e di tradizioni locali:
2.
Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e
giovanile.
3.
Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di
enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la
creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli
enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
4.
i modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati
dal regolamento, di cui all'art. 65, comma 2, del presente Statuto, che dovrà,
altresì, prevedere il con corso degli enti, organismi ed associazioni alle sole
spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari
finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.
ART.
7
Il
Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un
programmato sviluppo degli insedia menti umani, delle infrastrutture sociali e
degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2.
Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di
assicurare il diritto all'abitazione.
3.
Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4.
Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai
fabbisogni di mobilità della popolazione resi dente e fluttuante, con
particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5.
Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di
pubbliche calamità.
ART.
8
Sviluppo
economico
1.
Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione
razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore
funzionalità e produttiva del servizio da rendere al consumatore.
2.
Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a
quello artistico; adotta iniziative atte a stimolare l'attività
e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta
collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3.
Sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnova mento e l'ordinata
espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4.
Il Comune promuove e sostiene forme associative, di autogestione fra lavoratori
dipendenti e autonomi.
ART.
9
Programmazione
economico-sociale e territoriale
1.
In conformita' a quanto disposto dall'art. 3, commi 5,6,7 ed 8, della legge 8
giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalita' adottando il metodo
e gli strumenti della programmazione.
2.
Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi
dello Stato e della Regione il Comune provvede ad acquisire, per ciascun
obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, politiche,
economiche e culturali operanti nel suo territorio.
ART.
10
Partecipazione,
decentramento,cooperazione
1.
Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione
di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo
i principi stabili ti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
2.
Riconosce che presupposto della partecipazione e' l'in formazione sui programmi,
sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione
di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e
stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3.
Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta
ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la
Provincia.
ART.
11
Servizi
pubblici
Il
Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non
possono essere esercitati direttamente, può disporre:
a)
la costituzione di aziende municipalizzate;
b)
la partecipazione a consorzi od a società per azioni a
capitale pubblico privato;
c)
la stipulazione di apposita convenzione con
altri
comuni, interessati alla gestione di servizi;
d)
la concessione a terzi;
e)
apposita istituzione per l'esercizio di
servizi
sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.
TITOLO
II
L'ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE
CAPO
I
ART.
12
Organi
del comune
Sono
organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
ART.
13
Ciascun
consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza
vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le
opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
L'entità
ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie
funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
1.
I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio
comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti
delle quali fanno parte.
2.
I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una
intera sessione di bilancio sono dichiarati decaduti.
3.
La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale,
dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione
all'interessato della proposta di decadenza.
ART.
14
Poteri
del consigliere
1.
Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti
di competenza del Consiglio comunale e può
formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2.
Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso
dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3.
Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal
regolamento.
4.
E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5.
Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al
Comune.
ART.
15
Dimissioni
del consigliere
1.
Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al
Sindaco ed hanno efficacia dal momento nel quale il Sindaco le comunica al
Consiglio comunale nella sua prima riunione.
2.
Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere al Comitato regionale
di controllo di prendere atto delle sue dimissioni.
3.
Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma
1 o la presa d'atto .
ART.
16
Consigliere
anziano
1.
E' consigliere
anziano
il
consigliere
piu'
votato.
ART.
17
Gruppi
consiliari
1.
I consiglieri
si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da minimo
tre componenti.
2.
Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni,
copia degli atti deliberativi prodotti. Nel caso in cui il gruppo di minoranza
non raggiunga il numero di tre, a quello maggioritario, devono essere inviati
gli atti.
CAPO
II
Il
Consiglio
Comunale
ART.
18
Il
Consiglio comunale. Poteri
1.
Il Consiglio comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo.
2.
Adempie alle funzioni
demandategli dalle leggi statali e regionali e dall'articolo 32 del
presente Statuto.
3.
L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
ART.
19
Prima
adunanza
1.
La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate
alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli assessori.
2.
Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale
neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di
convocazione da notificare almeno cinque giorni prima della seduta.
3.
La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, e' presieduta dal
consigliere anziano.
4.
La seduta e' pubblica e la votazione e' palese e ad esse possono partecipare i
consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5.
per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme
previste, rispettivamente, dagli Art. 23 e 24 del presente Statuto.
6.
Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli assessori, se non dopo aver
proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.
ART.
20
Convocazione
del Consiglio comunale
1.
Il Consigli comunale e' convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la
fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del
successivo comma 3 del presente articolo.
2.
Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1 gennaio al 15 luglio e dal 1
settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3.
Il Consiglio può
essere convocato in via straordinaria:
a)
per iniziativa del Sindaco;
b)
per deliberazione della Giunta comunale, che fissa, altresì, il giorno della
seduta;
c)
su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4.
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta
entro venti giorni dalla data in cui e' stata adottata la deliberazione o e'
pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione
abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con
gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli assessori.
5.
In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno
ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al
giorno seguente si richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6.
Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di
controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalle legge previa diffida.
ART.
21
Ordine
del giorno
1.
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e' stabilito dal
Sindaco.
ART.
22
Consegna
dell'avviso di convocazione
1.
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato
all'albo pretorio dal messo comunale e consegnato al domicilio dei consiglieri,
nei seguenti termini:
a)
almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di
sessioni ordinarie;
b)
almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di
sessioni straordinarie;
c)
almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da
trattarsi i aggiunta ad altri già i scritti all'ordine del giorno.
2.
Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
ART.
23
Numero
legale
per
la validità delle sedute
1.
Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei
consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2.
Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità
dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.
3.
Il Consiglio non può deliberare, in seduta in seconda convocazione, su proposte
non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non
ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e
non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.
4.
Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a)
i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente ad astenersi;
b)
coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c)
gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.
Essi
intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non
hanno diritto di voto.
ART.
24
Numero
legale per la validità delle deliberazioni
1.
Nessuna deliberazione e' valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei
votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2.
Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a)
coloro che si astengono;
b)
coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c)
le schede bianche e quelle nulle.
3.
Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere di chiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
ART.
2[1]
Pubblicità
delle sedute
1.
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta
segreta.
ART.
26
Delle
votazioni
1.
Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2.
Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
ART.
27
Commissioni
consiliari permanenti
1.
Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a
rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi,realizzata mediante voto plurimo.
2.
Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro
competenza per materia.
ART.
28
Regolamento
interno
1.
Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale,
nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute
in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
Comune.
2.
La stessa maggioranza e' richiesta per le modificazioni del regolamento.
CAPO
III
La
Giunta comunale
Sezione
I
ELEZIONE
- DURATA
IN
CARICA - Revoca
ART.
29
Composizione
della Giunta comunale
1. La Giunta comunale si compone
del Sindaco, che presiede, e di quattro assessori,scelti anche fra cittadini non
facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ed aventi requisiti di eleggibilità alla carica di
consigliere comunale e di assessore.
ART.
30
Elezione
del Sindaco e degli assessori
1.
Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono
convocate e presiedute dal consigliere anziano.
2.
Il Sindaco e gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale, sulla base di una
lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla
carica di assessore.
3.
L'elezione del Sindaco e degli assessori e' preceduta:
a)
dalla presentazione di proposte politico- programmatiche, contenute in un
documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, recante
l'indicazione dei candidati alle cari che di Sindaco e di assessore ed
illustrate dai candidati alla carica di Sindaco; le proposte, con l'allegato
documento, possono essere depositate nella stessa adunanza nella quale si
discute dell'elezione;
b)
da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candida ti alla carica di
Sindaco.
Š4.
L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale
ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5.
a tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute
a distanza di almeno cinque giorni l'una dall'altra.
6.
Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, rinnova
l'intero procedimento, sempre che non sia decorso il termine di sessanta giorni,
di cui agli artt. 34, comma 2, e 39, cooma 1, lett. b) n.1), della legge 8
giugno 1990, n. 142.
ART.
31
Ineleggibilità
ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore
1.
Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di
assessore sono stabilite dalla legge.
2.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e
discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.
ART.
32
Durata
in carica - Surrogazioni
1.
Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei
successori.
2.
In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume
provvisoriamente le funzioni il Vice sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale
della Giunta, ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto, entro il termine di
dieci giorni, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione
dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di
rimozione.
3.
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, la Giunta
comunale dispone l'assunzione provvisori delle funzioni da parte del Sindaco o
di
altro assessore.
4.
In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima
seduta immediatamente successiva, il nomi nativo di chi surroga l'assessore
cessato dalla carica. L'elezione - da tenersi a scrutinio palese - avviene,
nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e,
nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.
5.
Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, la Giunta comunale
incarica il Sindaco o altro assessore ad assumerne le funzioni.
ART.
33
Revoca
della Giunta comunale
1.
La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2.
Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non
comporta obbligo di dimissioni.
3.
Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello
nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
Comune.
4.
La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri
assegnati, puo' essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve
contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la
lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.
5.
La mozione viene posta in discussione non prima di cinque non oltre dieci giorni
dalla sua presentazione. Essa e' notificata in via giudiziale agli interessati.
6.
Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine
previsto dal precedente comma, vi provvede il consigliere anziano.
7.
La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia e' presieduta dal
consigliere anziano.
8.
La seduta e' pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione
ed alla votazione.
9.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova
Giunta proposta.
ART.
34
Dimissioni
del Sindaco o di oltre la meta' degli assessori
1.
Le dimissioni del Sindaco o di oltre la meta' degli assessori determinano la
cessazione dalla carica dell'intera Giunta.
2.
Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale;
da tale data decorre il termine dei sessanta giorni, di cui all'art. 39, comma
1, lett. b), n.1), della legge 8 giugno 1990,n. 142. Qualora le dimissioni siano
presentate alla adunanza della Giunta comunale o del Consiglio comunale, il
termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa.
3.
Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il
Consiglio Comunale, per la eventuale presa d' atto delle stesse e per l'elezione
del nuovo esecutivo. In caso di mancata convocazione, vi provvede il consigliere
anziano.
4.
La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insedia mento della nuova
Giunta.
ART.
35
Decadenza
dalla carica di Sindaco e di Assessore
1.
La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti
cause:
a)
accertamento di una causa di ineleggibilita' o di in compatibilita' alla carica
di consigliere comunale;
b)
accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di
assessore;
c)
negli altri casi previsti dalla legge.
2.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 154, la decadenza e'
pronunciata dal Consiglio Comunale, dopo de corso il termine di dieci giorni
dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
3.
In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto
dell' art. 32 comma 2
del presente statuto.
4.
In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni
di cui
ai commi 3 e 4 dell'art. 32 del presente statuto.
ART.
36
Revoca
degli Assessori
1.
L' assessore puo' essere revocato per deliberazione del Consiglio Comunale su
motivata proposta del Sindaco.
2.
La seduta e' pubblica e' deve aver luogo dopo il decorso del termine dei dieci
giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.
3.
Per la validita' della votazione, espressa per appello nomina le, occorre la
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Sezione
II
ART.
37
Organizzazione
della Giunta
1.
L' attivita' della Giunta comunale e' collegiale.
2.
Gli assessori sono preposti ai vari rami dell' Amministrazione comunale,
raggruppati per settori omogenei.
3.
Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e
individualmente degli atti dei loro Assessorati.
4.
Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco,
con apposita deliberazione adottata dalla giunta comunale.
5.
Con le stesse modalita' la giunta comunale conferisce ad uno degli assessori le
funzioni di Vice sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in
caso di assenza, impedimento o di vacanza della carica. In mancanza di Sindaco e
Vice sindaco ne fa le veci l'assessore piu' anziano di eta'.
6.
Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere
modificate con analogo atto deliberativo.
7.
Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della giunta e le
successive modifiche.
ART.
38
Attribuzioni
della Giunta
1.
La giunta comunale
e' l' organo esecutivo del Comune
2.
Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati
al consiglio comunale, al sindaco, a gli organi di decentramento ed agli organi
burocratici.
3.
Svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
ART.
39
Adunanze
e deliberazioni
1.
La giunta comunale e' convocata e presieduta dal Sindaco.
2.
La Giunta delibera con l'intervento della meta' piu' uno dei membri in carica e
a maggioranza assoluta dei voti.
3.
Nelle votazioni palesi in caso di parita' prevale il voto del Sindaco o di chi
presiede l'adunanza.
4.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta
stessa.
5.
Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto
espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato
dall'art. 29 del presente Statuto.
CAPI
IV
Il
Sindaco
ART.
40
Funzioni
1.
Il Sindaco e' Capo dell'Amministrazione comunale.
2.
Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del
Governo, nei casi previsti dalla legge.
3.
Esercita la funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo
le modalita' previste dalle leggi e dal presente Statuto.
4.
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si
avvale degli uffici comunali.
ART.
41
Competenze
1.
Il Sindaco, in qualita' di Capo dell'Amministrazione comunale:
a)
convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine
del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
b)
assicura l'unita' di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando
l'attivita' degli assessori;
c)
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
d)
indice i referendum comunali;
e)
sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o
delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
Šf)
ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta,
promuove davanti all'autorita' giudiziaria i prov vedimenti cautelativi e le
azioni possessorie;
g)provvede
all'osservanza dei regolamenti;
h)
rilascia attestati di notorietà pubblica;
i)
puo' sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone al la Giunta, nella
sua prima adunanza;
l)
promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8
giugno 1990 n. 142;
m)
Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne
sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e
regionali.
n)
adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.
TITOLO
II
PARTECIPAZIONE
POPOLARE
CAPO
I
Istituti
della partecipazione
ART.
42
Libere
forme associative
1.
Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il
compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale,
quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi,
mense scolastiche e simili. Puo' demandare ad un comitato di assistiti,
istituito appositamente, la gestione dei servizi sociali per gli
anziani ( assistenza domiciliare, mensa, lavanderia e organizzazione e
gestione dei soggiorni estivi ), trasferendo loro, con
anticipazioni,
le risorse finanziare..
2.
Gli utenti dei
servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del
regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i
mezzi.
3.
I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attivita', con una
relazione inviata al Consiglio comunale.
ART.
43
Consultazioni
1.
Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei
lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le
altre formazioni economiche e sociali.
ART.
44
Diritto
di petizione
1.
I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art.43, comma 1, possono
rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre
comuni
necessita'
ART.
45
Diritto
d'iniziativa
1.
L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei
provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la
presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte,rispettivamente, in
articoli o in uno schema di deliberazione.
2.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione
risultante al 31 dicembre dell'anno prece dente.
3.
Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a)
revisione dello Statuto;
b)
tributi e bilancio;
Šc)
espropriazioni per pubblica utilita';
d)
designazioni e nomine.
4.
Il regolamento disciplina le modalita' per la raccolta e l'autentificazione
delle firme dei sottoscrittori.
5.
Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce
gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziati và. A tal fine,
promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti,
nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.
ART.
46
Referendum
consultivo
1.
E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti
l'intera collettivita' comunale; e' escluso nei casi previsti dall'art. 45,
comma 3, del presente Statuto.
2.
Si fa luogo a referendum consultivo:
a)
nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati al Comune;
b)
qualora vi sia richiesta da parte di un ventesimo della popolazione, risultante
al 31 dicembre dell'anno precedente.
C)
il regolamento disciplina la modalità per la raccolta
e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo
svolgimento delle operazioni di voto.
4.
Il quesito sottoposto a referendum e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti
attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza
assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione;
altrimenti e' dichiarato respinto.
5.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum,
la Giunta comunale e' tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento
avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
CAPO
II
Diritto
di accesso e di informazione
ART.
47
Pubblicita'
degli atti
1.
Tutti gli atti del Comune,
sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco,
che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di
pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2.
Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei
cittadini le raccolte del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti
comunali.
ART.
48
Diritto
di accesso
1.
Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli
atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed
aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2.
Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o
associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al
precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del presente Statuto, ed
al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui l'Amministrazione comunale e' in possesso, e' istituito
idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative
all'attività' del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
TITOLO
III
L'ORDINAMENTO
AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO
I
L'amministrazione
comunale
ART.
49
Principi
e criteri direttivi
1.
Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia,
di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e
di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione
amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai
responsabili di servizio.
2.
Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri
dell'autonomia, della funzionalità ed economicita' di gestione, secondo
principi di professionalità e responsabilità.
3.
L'ufficio comunale si riparte in aree o settori funzionali, in conformità
all'art. 37, comma 2, del presente Statuto.
ART.
50
Personale
1.
I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal
Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), della legge 8
giugno 1990, n. 142.
2.
Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati
dagli accordi collettivi nazionali.
3.
Il regolamento disciplina:
a)
la dotazione organica del personale;
b)
le procedure per l'assunzione del personale;
c)
l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
d)
l'attribuzione al Segretario comunale ed ai
responsabili di servizio per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli
organi comunali;
e)
le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
f)
le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art.
51, coma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4.
Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiorna mento professionale del
proprio personale.
5.
Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio
personale.
ART.
51
Segretario
comunale
1.
Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi
comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici
e servizi.
2.
Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
3.
Il Segretario comunale e i funzionari esaminano collegialmente i problemi
organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.
ART.
52
Vice
segretario
1.
Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di
vacanza, di assenza o di impedimento.
2.
E' nominato dal Consiglio comunale tra i funzionari della qualifica apicale
aventi non meno di dieci anni di anzianità, con voto segreto che riporti
l'approvazione dei tre quinti dei consiglieri presenti.
ART.
53
Compiti
dei responsabili dei servizi
1.
I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili dell'attuazione dei
fini e dei programmi fissati dall'Amministra zione, del buon andamento degli
uffici e dei servizi cui sono predisposti, del rendimento e della disciplina del
personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del
materiale in dotazione.
2.
Spetta, inoltre, ai responsabili di servizio:
a)
presiedere, se delegati dal Sindaco, alle gare per acquisti, alienazione,
locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle
norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
b)
rogare i contratti ricevuti in forma pubblica amministrativa; il Segretario
comunale designa, con proprio decreto, i funzionari abilitati alla rogazione dei
contratti; l'ufficiale rogante provvede alla registrazione degli atti, ai sensi
di legge e tiene lo speciale repertorio;
c)
stipulare i contratti, per i quali e' stato redatto verbale di aggiudicazione in
seguito a gare di asta pubblica o di licitazione privata;
d)
partecipare alle commissioni di concorso, costituite e disciplinate dal
regolamento di cui all'art. 50, comma 3, del presente Statuto;
e)
esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
f)
amministrare gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura
amministrativa cui sono preposti;
g)
adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge
agli organi istituzionali del Comune; rientrano in tali atti le licenze e le
autorizzazioni di cui all'art. 19 del D:P:R: 24 luglio 1977, n. 616;
h)
emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
i)
partecipare agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione
comunale;
ART.
54
Incarichi
ai
responsabili
di
servizio
1.
Il Comune puo', in caso di vacanza nel posto o per conferimento di incarichi
richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale
esterno.
2.
L'assunzione e' disposta, , con deliberazione del Consiglio comunale, che fissa
la durata, in misura non superiore a tre anni, e la retribuzione: Il rinnovo
deve essere disposto,
con motivata deliberazione del Consiglio stesso.
3.
I responsabili di servizio,
esterni devono possedere i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Nono può essere
conferita ad essi la funzione di Vice segretario.
4.
I responsabili
di
servizio esterni sono soggetti alle norme stabilite per i dirigenti
comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.
ART.
55
Responsabili
dei servizi
1.
Il Consiglio comunale individua le aree omogenee raggruppanti più uffici o
servizi e conferisce l'incarico
di coordinamento delle predette aree a funzionari della qualifica
apicale.
2.
L'incarico,
e' triennale ed e' rinnovabile o revocabile, in qualunque tempo, con
provvedimento motivato del Consiglio comunale, in conformità
dell'art. 51, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3.
La deliberazione di cui al comma 1 determina, altresì, l'ammontare del
trattamento economico aggiuntivo.
CAPO
II
Enti,
aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale
ART.
56
Costituzione
e partecipazione
1.
La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la
partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni,
consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il
finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si
svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità di gestione.
2.
Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui
al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma
5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3.
Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o
dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del
Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere
accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori
od
organi.
4.
I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i
requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza
tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso
aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
ART.
57
Istituzioni
1.
Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Esso dura in carica
per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2.
Il Presidente e' designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli
ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi
comunali.
3.
Il
personale e' tratto, di norma, dall'organico comunale.
4.
Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione
sono stabiliti dal regolamento comunale.
ART.
58
Vigilanza
e controlli
1.
Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo, sugli enti di cui ai
precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti
fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli
statuti che ne disciplinano l'attività'.
2.
Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e
società a partecipazione comunale.
3.
La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività'
svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a
partecipazione comunale.
TITOLO
IV
L'ORDINAMENTO
FINANZIARIO
ART.
59
Demanio
e patrimonio
1.
Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2.
I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle
leggi speciali, che regolano la materia.
3.
Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme
stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
ART.
60
Contratti
1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2.
Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli
acquisti,
alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3.
I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano,diventano
impegnativi per il Comune con la stipulazione:
ART.
61
Contabilità
e bilancio
1.
L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e' disciplinato dalla legge.
Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative
alla contabilità generale.
2.
Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo
dell'assessore competente, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del presente Statuto.
3.
I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende,in
qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta
comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e
al conto consuntivo del Comune.
4.
I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il
bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste
dallo statuto consortile. Il conto consuntivo e' allegato al conto consuntivo
del Comune.
5.
Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da
ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
ART.
62
Controllo
economico-finanziario
1.
I responsabili di servizio sono tenuti a verificare, trimestralmente, la
rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed
uffici
ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione,
anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2.
In conseguenza, i predetti responsabili predispongono apposita relazione, con la
quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.
ART.
63
Controllo
di gestione
La
Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente,
dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di
valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in
corso di attuazione.
TITOLO
V
L'ATTIVITA'
NORMATIVA
ART.
64
Ambito
di applicazione dei regolamenti
I
regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i
seguenti limiti:
a)
non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi
costituzionali, con le leggi ed i regolamenti sta tali e regionali e con il
presente Statuto;
b)
la loro efficacia e' limitata all'ambito comunale;
c)
non possono contenere norme a carattere particolare;
d)
non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa,
motivata da esigenze di pubblico interesse;
e)
non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal
Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti
o perché il nuovo regola mento regola l'intera materia gia' disciplinata
dal regolamento anteriore.
2.
Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione
comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.
ART.
65
Procedimento
di formazione dei regolamenti
1.
L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere
comunale, alla Giunta comunale, ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 48 del
presente Statuto.
2.
I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art.32, comma
2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la
competenza e' attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal
presente Statuto.
3.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una
prima,, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in
conformità all'art, 47, comma 1, della legge 8 giugno1990, n. 142; una seconda,
da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli,
approvazioni od omologazioni.
TITOLO
VI
REVISIONE
DELLO STATUTO
ART.
66
Modalità
1.
Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio
comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto
o dall'ultima modifica od integrazione.
2.
Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può
essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non e' valida se non e'
accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il
precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo
Statuto.